Art. 4.
(Utilizzo ed effetti dell'onorificenza).

      1. I soggetti insigniti dell'onorificenza, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di conferimento dell'onorificenza stessa, hanno il diritto di fregiarsene in occasione di festività nazionali e di altri importanti eventi.
      2. Le onorificenze di cui alla presente legge non danno diritto ad alcun beneficio economico e non producono effetti economici su pensioni, assegni o indennità, di qualsiasi natura, percepiti dagli aventi diritto.
      3. Salve le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignito che se ne renda indegno. La revoca è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine.